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Codice Autoregolamentazione IP

DOCUMENTO CONTENENTE LE PROCEDURE DI AUTOREGOLAMENTAZIONE IN TEMA DI INSERIMENTO DI PRODOTTI (c.d. “PRODUCT PLACEMENT”) IN ADEMPIMENTO DELL’ART. 48, comma 5, D.Lgs. 208/2021 (“TUSMA”)

1. Premessa e ambito di applicazione

II presente documento (di seguito il “Codice Autoregolamentazione IP”), redatto a seguito della comunicazione pubblicata in data 6/06/2022 dall’AGCOM (di seguito l’”Autorità”), è adottato da PEPITO PRODUZIONI S.r.l., con sede in Roma in Via Don Giovanni Verità, n. 3, P.IVA e C.F: 10731731005, in persona del proprio l.r.p.t. (di seguito, “PEPITO”) ai sensi dell’art. 48, comma 5 del Decreto Legislativo 208/2021 (di seguito, ii “TUSMA”).

Il Codice Autoregolamentazione IP ha lo scopo di definire i principi generali e le modalità attuative che verranno seguite da PEPITO laddove quest’ultima proceda all’inserimento di prodotti, servizi o marchi commerciali (come definito all’art. 3, comma 1, lett. uu. del TUSMA – di seguito l’“lnserimento”) nelle opere cinematografiche, nei film e serie dalla medesima prodotti / coprodotti o prodotti in associazione con terzi (di seguito, le “Opere”) in ottemperanza a quanto previsto dal TUSMA e dai principi interpretativi e applicativi della disciplina vigente.

Il Codice Autoregolamentazione IP definisce pertanto i criteri dell’Inserimento e le attività in contrasto con le finalità suddette.

 

2. Tipologia di programmi ammessi all’Inserimento di prodotti

AI sensi dell’art. 48 comma 2 TUSMA l’Inserimento, successivamente al 19 dicembre 2009, è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari ed i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

 

3. Principi generali in relazione all’lnserimento di prodotti

L’inserimento – che ai sensi dell’art. 48, comma 1 TUSMA può avvenire sia a fronte di un corrispettivo monetario che dietro fornitura gratuita di determinati beni e servizi, in vista della loro inclusione all’interno di un programma/Opera – sarà realizzato da PEPITO e/o dai soggetti dalla medesima incaricati, nel rispetto dei principi enucleati nel TUSMA e, pertanto, le Opere nelle quali saranno inseriti prodotti, servizi e/o marchi commerciali dovranno essere conformi ai seguenti requisiti, previsti dall’art. 48, comma 3:

a) non dovranno incoraggiare direttamente l’acquisto o la locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi;

b) non dovranno dare indebito rilievo ai prodotti oggetto dell’lnserimento, con riferimento in particolare:
– alla frequenza della citazione o della ripresa dei prodotti oggetto di Inserimento ovvero del produttore degli stessi;
– alle informazioni fornite sul prodotto oggetto di Inserimento;
– all’assenza di oggettività nella descrizione;
– se il prodotto sia presentato con enfasi eccessiva e non giustificata, misurata anche in relazione alla durata e all’insistenza delle relative inquadrature.

c) i) I telespettatori e/o fruitori delle Opere dovranno essere chiaramente informati dell’Inserimento tramite apposito inserimento ed identificazione della denominazione della ditta inserzionista all’interno dei titoli di coda dell’Opera.
ii) Per quanto attiene le trasmissioni televisive delle Opere, le relative incombenze ed il rispetto della relativa disciplina (l’informazione tramite apposita identificazione all’inizio e alla fine della trasmissione nonché quando il programma riprende dopo un’interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore), non potrà che spettare ai soggetti preposti (esercenti / distributori / emittenti / piattaforme O.T.T.). PEPITO, stante la propria qualità di “produttore indipendente”, non assume alcuna responsabilità in caso di violazioni da parte di questi ultimi dei propri obblighi.

d) L’Inserimento, Inoltre, dovrà integrarsi – senza alcun tipo di forzatura – nello sviluppo dell’azione, senza costituire interruzione del contesto narrativo.

 

4. Divieti in relazione all’lnserimento di prodotti

E’ sempre escluso nelle Opere l’Inserimento di prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche:

a) sigarette e altri prodotti a base di tabacco o contenenti nicotina, come pure le sigarette elettroniche e i contenitori di liquido di ricarica, o prodotti di imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di tali prodotti;
b) specifici medicinali, dispositivi medici di cui al regolamento (UE) n. 2017/745 o cure mediche che si possono ottenereesclusivamentesuprescrizionenell’ambitodelterritorioitaliano. Resta salva la previsione di cui all’art. 115, comma 5, decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

 

5. Tutela dei minori.

Una particolare attenzione viene posta da PEPITO nei confronti dei soggetti minori. L’Inserimento sarà, in ogni caso, effettuato nel rispetto delle disposizioni a tutela degli stessi e non dovrà contenere nulla che possa danneggiarli psicologicamente, fisicamente e/o moralmente.

In particolare non dovrà:
a) esortare direttamente i minori ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità;
b) esortare direttamente i minori a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) sfruttare la particolare fiducia che i minori ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) mostrare, senza motivo, minori in situazioni pericolose.

 

6. Bevande alcoliche

Per quanto attiene le bevande alcoliche, l’inserimento non dovrà rivolgersi specificamente ai minori, né incoraggiare un consumo eccessivo e smodato di tali bevande.

In particolare, non dovrà:
a) collegare il consumo di alcolici con prestazioni fisiche di particolare rilievo o con la guida di automobili;
b) creare l’impressione che il consumo di alcolici contribuisca al successo sociale o sessuale;
c) indurre a credere che le bevande alcoliche possiedano qualità terapeutiche stimolanti o
calmanti o che contribuiscano a risolvere situazioni di conflitto psicologico;
d) incoraggiare un uso eccessivo e incontrollato di bevande alcoliche e non presentare in una
luce negativa l’astinenza dall’uso di alcol o la sobrietà;
e) usare l’indicazione del rilevante grado alcolico come qualità positiva delle bevande.

 

7. Obbligo di apposito idoneo avviso

Gli spettatori e/o fruitori delle Opere dovranno essere chiaramente informati dell’Inserimento tramite apposito inserimento ed identificazione della ditta inserzionista all’interno dei titoli di coda della relativa Opera.

Per quanto attiene le trasmissioni televisive delle Opere (o trasmissioni assimilabili), le relative incombenze ed il rispetto della relativa disciplina (l’informazione tramite apposita identificazione all’inizio e alla fine della trasmissione e quando il programma riprende dopo un’interruzione pubblicitaria, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore), non potrà che spettare alle emittenti o soggetti preposti. PEPITO, stante la propria qualità di “produttore indipendente”, non assume alcuna responsabilità al riguardo, in caso di violazioni da parte di questi ultimi.

 

8. Il c.d. “Branded Content” – disciplina applicabile

Il Branded Content, inteso quale collocamento del marchio di un prodotto all’interno del titolo di un programma ovvero in caso di coincidenza letterale fra il marchio e il titolo stesso del programma (c.d. “naming”), viene considerato al pari dell’Inserimento, con conseguente applicazione di tutte le regole sulla comunicazione pubblicitaria e di quelle specifiche sull’Inserimento di Prodotti, ai sensi del richiamato art. 48 del D.Lgs 208/2021.

 

9. Rapporti contrattuali con terzi

Ogni rapporto contrattuale produttivo con terzi, inclusi eventuali coproduttori, produttori associati e produttori esecutivi, includerà una specifica clausola volta a garantire il rispetto e la piena e corretta osservanza delle disposizioni e dei limiti normativi relativi all’Inserimento e di cui al presente documento.

PEPITO, pur essendo soggetto estraneo alla filiera distributiva, propria dei distributori esercenti / emittenti / piattaforme O.T.T., si impegna a comunicare a detti soggetti gli obblighi di cui al precedente punto 7.

PEPITO, pur non potendo garantire per i soggetti terzi ai sensi dell’art. 1381 c.c., si impegna a rendere noto il presente Codice Autoregolamentazione IP ai terzi interessati, i quali saranno anch’essi tenuti al rispetto dello stesso.

 

10. Inapplicabilità dell’art. 48, comma 3. lett. a) TUSMA

Le disposizioni di cui all’art. 48, comma 3, lett. a) TUSMA risultano inapplicabili nei confronti di PEPITO, stante il ruolo di “produttore indipendente” di quest’ultima.

 

11. Soggetto obbligato dal presente documento

Il presente documento viene sottoscritto ed è adottato da PEPITO PRODUZIONI S.r.l. , in persona del proprio l.r.p.t. la quale si obbliga al rispetto dello stesso ai sensi dell’art. 48, comma 5 del Decreto Legislativo 208/2021.

Il Codice Autoregolamentazione IP sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale di PEPITO anche al fine di garantire ed assicurare la massima trasparenza delle procedure adottate a tutela dei fruitori dei prodotti audiovisivi realizzati dalla stessa.

 

12. Consenso

PEPITO esprimere il proprio consenso all’inserimento della propria denominazione o ragione sociale e del sito web istituzionale nell’elenco che sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.

Roma, lì 05/07/2022
PEPITO PRODUZIONI S.r.l.